T.A.R. Puglia Lecce, Sezione II, 20 maggio 2010
Autore: francesco - Pubblicato il 18 giugno 2010
[A] I principi evincibili dall’art. 7 L. 1150/42 e dal D.M. 1444/68 impongono nella pianificazione territoriale di ripartire il territorio in zone territoriali omogenee dal punto di vista architettonico e funzionale. [B] Sulla compatibilità o meno della pianificazione perequativa con il c.d, zoning ai sensi dell’art. 7 della L. 1150/42. [C] Sui piani regolatori perequativi di Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cesena, Torino, Padova, La Spezia, Vigevano. [D] La perequazione non pare potersi adottare se non laddove si debba dare corso ad una trasformazione urbana. [E] La zonizzazione continua ad essere uno dei principi cardine della pianificazione. [F] Alla legislazione nazionale la perequazione urbanistica é sconosciuta. [G] Il c.d. comparto edificatorio, così come disciplinato dal legislatore del 1942, non presuppone però, necessariamente, una perequazione interna. [H] Sui programmi pluriennali di attuazione. [I] L’istituto del Comparto viene confermato anche dal Testo Unico sulle Espropriazioni. [L] Sulla differenza tra il comparto edificatorio ed il comparto perequativo
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